Monte ore annuale utile ai fini della validità dell’anno scolastico
Circ. n. 54 Trezzo sull’Adda, 27 ottobre 2011
Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
Oggetto: Monte ore annuale utile ai fini della validità dell’anno scolastico
Le disposizioni del DPR 122/2009 artt. 2 e 14 prevedono che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Si comunica, pertanto, il monte ore annuale di lezione, il monte ore di presenza e il monte ore di assenza da non superare ai fini della validità dell’anno scolastico.
Nel calcolo del monte ore, quindi, rientrano anche le entrate posticipate e le uscite anticipate.
Ore annuali di lezione | Ore di presenza | Ore di assenza | |
Alunni che si avvalgonodell’insegnamento della religione cattolica | 1056 | 792 | 264 |
Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica | 1023 | 767 | 256 |
Deroghe al n. massimo di assenze (delibera n. 3 Collegio Docenti del 10/05/2011
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 10/05/2011, con delibera n. 3 ha stabilito le seguenti deroghe al numero massimo delle assenze annuali degli alunni come da DPR n. 122 del 22/6/2009:
- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati.
- Terapie e/o cure programmate.
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.
Quanto sopra varrà a condizione che sussistano comunque elementi di giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti degli alunni.
La relativa documentazione dovrà essere consegnata in segreteria didattica all’inizio dell’anno scolastico o non appena si presenti una delle condizioni di cui sopra.
Il Dirigente scolastico