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Diniego Maggiorenni

Limitazione delle comunicazioni scolastiche

Descrizione

Gestione delle comunicazioni scuola–famiglia per studenti maggiorenni

L’Istituto informa che, in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di gestione del rapporto scuola–famiglia, lo status di studente maggiorenne non comporta automaticamente l’interruzione delle comunicazioni verso i genitori/tutori indicati all’atto dell’iscrizione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente comunicazione si fonda sulle seguenti norme:

  • Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, artt. 6, 7, 8 e 13 (liceità del trattamento, diritti dell’interessato);

  • D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018;

  • D.Lgs. 76/2005 e s.m.i. (disciplina della capacità di agire al compimento della maggiore età);

  • D.P.R. 249/1998 – Statuto delle Studentesse e degli Studenti, art. 5 e 6 (diritti e doveri, responsabilità disciplinare);

  • D.P.R. 275/1999 (Regolamento Autonomia), per quanto attiene al Patto Educativo di Corresponsabilità;

  • Linee guida del Garante Privacy su scuola e trattamento dati, aggiornate 2020–2021;

  • Linee operative MIUR su comunicazioni scuola-famiglia (circolari e Note annuali).


1. DIRITTI DELLO STUDENTE MAGGIORENNE

Al compimento dei 18 anni, lo studente diviene titolare dei propri diritti privacy.
Pertanto, può:

  • chiedere la rettifica dei propri dati;

  • richiedere copia delle informazioni trattate;

  • esprimere preferenze sulla ricezione delle comunicazioni non obbligatorie (modulo in allegato).


2. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE CHE LA SCUOLA DEVE CONTINUARE A INVIARE AI GENITORI/TUTORI

In base a GDPR, Statuto degli Studenti e norme sulla sicurezza, la scuola mantiene l’obbligo di informare i genitori/tutori indicati all’iscrizione per tutte le comunicazioni che riguardano:

  • Sicurezza e tutela dello studente (assenze prolungate, situazioni di rischio, infortuni, uscite anticipate non autorizzate);

  • Obblighi amministrativi (pagamenti dovuti, assicurazioni, adempimenti previsti dal MIM);

  • Andamento disciplinare grave o reiterato (DPR 249/1998);

  • Situazioni che coinvolgono la responsabilità civile della scuola;

  • Eventuali comunicazioni richieste da autorità giudiziaria o altri enti pubblici.

Queste comunicazioni non possono essere disattivate, poiché ricadono nei trattamenti necessari per obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c – GDPR).


3. COMUNICAZIONI NON OBBLIGATORIE

Per comunicazioni non obbligatorie (es. avvisi generici, informazioni su attività, promemoria), la scuola, ove possibile, può indirizzarle direttamente allo studente maggiorenne, su richiesta scritta di quest’ultimo.


4. POSSIBILITÀ DI MODIFICA DEI CONTATTI

Lo studente maggiorenne può chiedere l’aggiornamento dei recapiti o dei soggetti autorizzati solo tramite richiesta formale presentata alla Segreteria, che valuterà la richiesta secondo quanto previsto:

  • dall’art. 7 del Codice Privacy,

  • dagli artt. 12–23 del GDPR (diritti dell’interessato),

  • dalle linee del Garante in materia di minori e istituzioni scolastiche.


5. LIMITI ALLA RICHIESTA DI BLOCCO TOTALE DELLE COMUNICAZIONI

Una richiesta di blocco totale delle comunicazioni verso i genitori non può essere accolta integralmente, poiché:

  • la scuola deve garantire la corresponsabilità educativa (DPR 275/1999, art. 3);

  • permangono comunicazioni di natura giuridico-amministrativa da inviare ai referenti indicati all’iscrizione;

  • la responsabilità della scuola verso lo studente rimane invariata anche dopo la maggiore età.

Allegati

Diniego_Maggiorenni

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