Descrizione
Gestione delle comunicazioni scuola–famiglia per studenti maggiorenni
L’Istituto informa che, in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di gestione del rapporto scuola–famiglia, lo status di studente maggiorenne non comporta automaticamente l’interruzione delle comunicazioni verso i genitori/tutori indicati all’atto dell’iscrizione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente comunicazione si fonda sulle seguenti norme:
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Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, artt. 6, 7, 8 e 13 (liceità del trattamento, diritti dell’interessato);
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D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
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D.Lgs. 76/2005 e s.m.i. (disciplina della capacità di agire al compimento della maggiore età );
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D.P.R. 249/1998 – Statuto delle Studentesse e degli Studenti, art. 5 e 6 (diritti e doveri, responsabilità disciplinare);
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D.P.R. 275/1999 (Regolamento Autonomia), per quanto attiene al Patto Educativo di Corresponsabilità ;
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Linee guida del Garante Privacy su scuola e trattamento dati, aggiornate 2020–2021;
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Linee operative MIUR su comunicazioni scuola-famiglia (circolari e Note annuali).
1. DIRITTI DELLO STUDENTE MAGGIORENNE
Al compimento dei 18 anni, lo studente diviene titolare dei propri diritti privacy.
Pertanto, può:
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chiedere la rettifica dei propri dati;
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richiedere copia delle informazioni trattate;
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esprimere preferenze sulla ricezione delle comunicazioni non obbligatorie (modulo in allegato).
2. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE CHE LA SCUOLA DEVE CONTINUARE A INVIARE AI GENITORI/TUTORI
In base a GDPR, Statuto degli Studenti e norme sulla sicurezza, la scuola mantiene l’obbligo di informare i genitori/tutori indicati all’iscrizione per tutte le comunicazioni che riguardano:
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Sicurezza e tutela dello studente (assenze prolungate, situazioni di rischio, infortuni, uscite anticipate non autorizzate);
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Obblighi amministrativi (pagamenti dovuti, assicurazioni, adempimenti previsti dal MIM);
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Andamento disciplinare grave o reiterato (DPR 249/1998);
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Situazioni che coinvolgono la responsabilità civile della scuola;
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Eventuali comunicazioni richieste da autorità giudiziaria o altri enti pubblici.
Queste comunicazioni non possono essere disattivate, poiché ricadono nei trattamenti necessari per obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c – GDPR).
3. COMUNICAZIONI NON OBBLIGATORIE
Per comunicazioni non obbligatorie (es. avvisi generici, informazioni su attività , promemoria), la scuola, ove possibile, può indirizzarle direttamente allo studente maggiorenne, su richiesta scritta di quest’ultimo.
4. POSSIBILITÀ DI MODIFICA DEI CONTATTI
Lo studente maggiorenne può chiedere l’aggiornamento dei recapiti o dei soggetti autorizzati solo tramite richiesta formale presentata alla Segreteria, che valuterà la richiesta secondo quanto previsto:
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dall’art. 7 del Codice Privacy,
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dagli artt. 12–23 del GDPR (diritti dell’interessato),
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dalle linee del Garante in materia di minori e istituzioni scolastiche.
5. LIMITI ALLA RICHIESTA DI BLOCCO TOTALE DELLE COMUNICAZIONI
Una richiesta di blocco totale delle comunicazioni verso i genitori non può essere accolta integralmente, poiché:
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la scuola deve garantire la corresponsabilità educativa (DPR 275/1999, art. 3);
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permangono comunicazioni di natura giuridico-amministrativa da inviare ai referenti indicati all’iscrizione;
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la responsabilità della scuola verso lo studente rimane invariata anche dopo la maggiore età .