Riferimenti normativi
- lgs. 5 febbraio 2024, n. 20 (attuazione della L. n. 227/2021) – Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità .
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 196/2003 s.m.i.
- 104/1992 e Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità (nota M.I. 4 agosto 2009).
- Raccomandazione n. 1/2025 del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (allegata).
2. Premessa
In conformità alla Raccomandazione n. 1/2025 del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità , l’accesso in classe di figure esterne coinvolte nell’attuazione del piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o del progetto di vita dell’alunno con disabilità (quali professionisti sanitari e/o educatori comunali/operatori socio-educativi), non è subordinato al consenso dei genitori o dei docenti, ma è autorizzato dal Dirigente scolastico con le cautele di riservatezza indicate.
È sufficiente l’autorizzazione del Dirigente scolastico, previa comunicazione alla classe e dichiarazione di riservatezza dell’operatore, con impegno a non interagire con gli alunni non interessati e a permanere sempre in presenza del docente.
3. Disposizioni operative per l’accesso
Definizioni. Per «figure esterne» si intendono:
• i «professionisti sanitari» iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente o da enti/strutture accreditate e/o autorizzate;
L’accesso è autorizzato esclusivamente dal Dirigente scolastico, previa:
- comunicazione dell’accesso ai docenti della classe e ai genitori degli altri studenti (informativa di contesto, senza dati sanitari o eccedenti).
- Dichiarazione dell’operatore esterno (professionista sanitario/educatore comunale) relativa al rispetto della riservatezza (v. Allegato C).
- Impegno dell’operatore a non interagire direttamente con gli alunni non interessati e a permanere in classe in presenza del docente.
4. Documentazione e adempimenti
La scuola provvede a:
- Consegnare ai genitori/tutori dell’alunno interessato un modulo informativo sull’accesso e sulle modalità di svolgimento delle attività (Allegato A).
- Raccogliere dai genitori/tutori la dichiarazione di presa visione e accettazione delle informazioni ricevute (Allegato B).
- Acquisire dall’operatore esterno (professionista sanitario/educatore comunale) l’impegno alla riservatezza e alla conformità al GDPR (Allegato C).
- Predisporre provvedimento di autorizzazione del DS con nominativi, periodo/orari, spazi/classe, attività previste, riferimenti a PEI/progetto di vita/piano terapeutico.
- Aggiornare, ove necessario, il Regolamento d’Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità per recepire le presenti disposizioni.
5. Trattamento dei dati personali (principi essenziali)
- La scuola tratta i dati personali nel rispetto dei principi di liceità , correttezza, trasparenza e minimizzazione (art. 5 GDPR).
- Le comunicazioni alla classe/alle famiglie hanno carattere informativo generale, evitando la diffusione di dati sanitari o eccedenti.
- L’operatore esterno tratta solo i dati strettamente necessari e non acquisisce/registrare dati relativi ad altri alunni.
- Resta fermo il diritto di informazione degli interessati e le altre tutele previste dalla normativa vigente.
6. Integrazione nel P.E.I.
Il PEI tiene conto del piano terapeutico e dei progetti educativi/di vita, integrando gli interventi in ambito scolastico in coerenza con la normativa vigente.
7. Aggiornamento dei regolamenti interni
Sono da modificare eventuali procedure che subordinano l’accesso al consenso dei genitori o dei docenti o richiedono adempimenti non dovuti (es. casellario giudiziale a personale SSN o educatori comunali).
8. Entrata in vigore
La presente circolare ha efficacia immediata.
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