ORGANO DI GARANZIA
L’Organo di garanzia dell’Istituto è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e lo convoca, 1 insegnante, indicato dal Consiglio di istituto, 1 rappresentante eletto dagli studenti e un genitore indi- cato dal comitato dei genitori. Tale organo dura in carica tre anni, è prevista la sostituzione dei sog- getti che perdono il diritto di farne parte. Le riunioni dell’Organo di garanzia sono valide se sono pre- senti almeno tre componenti.
Si esprime entro 10 giorni in merito alle impugnazioni dei soggetti direttamente coinvolti in merito alla fondatezza della sanzione assegnata e alla congruità della stessa, in riferimento alla infrazione commessa. Decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi ab- bia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Nel caso in cui l’Organo di garanzia debba assumere una decisione che riguarda il diretto coinvolgi- mento o l’incompatibilità di uno dei membri quest’ultimo è sostituito da un membro supplente nomina- to dal C.I. escluso il Dirigente Scolastico.
E’ fatto obbligo all’Organo di garanzia di assumere la testimonianza verbale o scritta dei soggetti coinvolti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti. I membri sono tenuti alla segretezza di tutti gli atti interni.
Degli atti dell’Organo di garanzia è redatto apposito verbale consultabile nel rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti e della riservatezza dei dati personali.
Gli studenti o chiunque vi abbia interesse possono proporre reclamo contro le decisioni assunte dalla scuola in tema di sanzioni presso il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale che decide in via defini- tiva previo parere vincolante dell’ organo di garanzia regionale (che dura in carica due anni) composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore scolastico regionale o da un suo delegato.
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO_revisione 2022
Aggiornamento regolamento disciplna 22_23